Dall’a.a. 2022/23 le Istituzioni AFAM e le Università facilitano la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio:
- due diversi corsi di diploma accademico anche presso più istituzioni afam;
- un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 508/99;
- un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge 508/99;
- un corso di studio universitario e un corso di studio presso le istituzioni dell’AFAM.
Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM.
Lo studente che intende usufruire della doppia iscrizione deve presentare annualmente una dichiarazione in cui esprime l’intenzione di iscriversi ad un secondo corso di studio e autocertifica il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni.
Al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative coerenti con una frequenza part-time degli studenti che potrà essere incrementata sulla base delle disposizioni stabilite di volta in volta dalle stesse. Normativa di riferimento:
· Legge 12 aprile 2022, n. 33
· Decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 933