Chi è il whistleblower

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Cosa si può segnalare

Oggetto delle segnalazioni sono:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • violazioni di disposizioni normative europee: illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione riguardanti il mercato interno, atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Soggetti legittimati a segnalare

Sono legittimati a segnalare:

  1. i dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  2. i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
  3. i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  4. i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  5. i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  6. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  7. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Canali di segnalazione

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del D.lgs. 24/2013, è possibile effettuare una segnalazione esterna (all’ANAC).

Il canale interno

Consente di effettuare la segnalazione in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure orale, su richiesta del whistleblower. Il soggetto destinatario delle segnalazioni è il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Ateneo. Qualora la segnalazione interna dovesse essere presentata ad un soggetto differente lo stesso dovrà trasmetterla al RPCT entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al whistleblower.

Il canale esterno gestito da ANAC

Va utilizzato nei casi in cui il canale interno non sia attivo o conforme alla legge, nel caso in cui la segnalazione interna effettuata non abbia avuto seguito, oppure il segnalante ritenga che possa non avere seguito o dar luogo a ritorsioni o, ancora, nel caso in cui ritenga che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le divulgazioni pubbliche

Sono finalizzate a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

Il whistleblower ha anche la possibilità di denunciare alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, è tenuto – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 331 c.p.p. ed agli artt. 361 e 362 c.p. – a denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Segnalazione in forma orale

Il whistleblower che voglia presentare delle segnalazioni in forma orale può utilizzare il seguente indirizzo: whistleblowing@conservatoriocomo.it

  • per concordare un incontro diretto con il RPCT da fissare entro un termine ragionevole;
  • per fissare un appuntamento telefonico con il RPCT.

Lo stesso indirizzo può essere utilizzato anche per chiedere ulteriori informazioni sull’istituto del whistleblowing.

In alternativa l’incontro può essere richiesto al RPCT a mezzo posta, in tal caso il segnalante potrà indirizzare la sua richiesta al RPCT avendo cura di riportare sulla busta la dicitura “Riservata al RPCT”, affinché il plico venga consegnato direttamente ed esclusivamente al suo destinatario.

Ricevuta la richiesta di incontro, il RPCT, nella massima riservatezza, fissa un appuntamento con il whistleblower entro un termine ragionevole e utilizzando il canale di comunicazione dallo stesso indicato.

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