R.D. 11 dicembre 1930, n. 1945
Norme per l’ordinamento dell’istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 1931, n. 62.

Art. 1. L’insegnamento nei regi conservatori di musica è impartito nelle singole scuole da cui ciascun istituto è costituito e che sono, di regola, le seguenti:
1. Scuola di composizione (armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione).
2. Scuola di organo e composizione organistica.
3. Scuola di canto: ramo per cantanti.
4. Scuola di pianoforte.
5. Scuola di arpa diatonica.
6. Scuola di violino.
7. Scuola di viola.
8. Scuola di violoncello.
9. Scuola di contrabbasso.
10. Scuola di oboe.
11. Scuola di clarinetto.
12. Scuola di fagotto.
13. Scuola di flauto.
14. Scuola di corno.
15. Scuola di tromba e trombone.
16. Scuola di chitarra.
Saranno istituite, man mano che sarà possibile, anche le seguenti scuole:
a) Scuola di direzione d’orchestra;
b) Scuola di canto (ramo didattico).

Art. 2. Oltre che nelle singole scuole, l’insegnamento è impartito:
a) nel corso di solfeggio che è comune a tutte le scuole;
b) nei corsi complementari, tecnici e letterari, che sono i seguenti:
pianoforte;
cultura musicale generale (armonia);
quartetto;
organo e canto gregoriano;
arte scenica;
canto;
storia ed estetica musicale;
materie letterarie (italiano, storia e geografia);
letteratura italiana;
letteratura poetica e drammatica.
La tabella B annessa al presente decreto determina quali corsi complementari, oltre il corso di solfeggio, debbano seguire gli alunni inscritti a ciascuna scuola e la durata del corso di solfeggio e dei corsi complementari.
Non sono ammessi a frequentare il corso di solfeggio e qualsiasi corso complementare se non coloro che siano inscritti ad una delle scuole del conservatorio.

Art. 3. L’insegnamento che si impartisce nelle singole scuole è distinto in due o tre periodi (inferiore e superiore, ovvero inferiore, medio superiore).
La tabella A annessa al presente decreto determina il numero dei periodi per ciascuna durata dei periodi medesimi e le condizioni di età per l’ammissione alle varie scuole.

Art. 4. Gli incarichi straordinari di insegnamento senza pregiudizio di quanto è disposto circa la relativa retribuzione dall’art. 57 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, su proposta del direttore, essere istituiti a tempo indeterminato.

Art. 5. Per l’ammissione al primo anno del primo periodo di ciascuna scuola è necessario essere in possesso del titolo di promozione alla 5ª classe elementare. Tuttavia possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso di tale titolo, purché superino un esame equivalente, costituito da prove scritte e orali.
L’ammissione ai regi conservatori di musica può essere chiesta per uno qualsiasi degli anni di corso di una determinata scuola. La commissione esaminatrice, qualora il candidato non si mostri sufficientemente idoneo per l’anno di corso al quale ha chiesto di essere ammesso, può proporre al direttore, sempre che concorrano gli altri requisiti voluti, l’ammissione ad un diverso anno di corso.
In tal caso viene assegnata al candidato una votazione di merito che vale anche agli effetti della inclusione nella graduatoria per l’ammissione alle varie scuole nei limiti dei posti disponibili, in concorrenza con gli altri candidati.

Art. 6. Gli esami di ammissione ai regi conservatori di musica si tengono in un’unica sessione, che è quella autunnale.

Art. 7. È titolo d’ammissione al periodo medio della scuola di viola, anche l’attestato di compimento del periodo inferiore della scuola di violino.

Art. 8. Coloro che abbiano superato tutti gli esami dell’ultimo periodo di una scuola conseguono il relativo diploma.
A coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo inferiore o medio è rilasciato l’attestato di compimento del periodo stesso.
Sono egualmente rilasciati attestati di compimento dei corsi complementari tecnici e letterari a coloro che abbiano superato i relativi esami.
Alla fine dei corsi straordinari e speciali, eventualmente istituiti, sono rilasciati appositi certificati a coloro che abbiano frequentato i corsi stessi e superato i relativi esami.
A coloro che abbiano superato gli esami di direzione di banda è rilasciato il relativo diploma.
A coloro che abbiano superato gli esami di un anno di corso che non sia l’ultimo di un periodo, è rilasciato il relativo certificato di promozione all’anno di corso successivo.
Per i corsi di canto corale e di esercitazione d’orchestra non si tengono esami né si rilasciano diplomi. Possono essere rilasciati soltanto certificati di frequenza.

Art. 9. Nel corso dei periodi inferiore e medio non è ammessa che la ripetizione di un solo anno per ciascun periodo.
Non è consentito di ripetere alcun anno del periodo superiore.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano né ai corsi complementari né a quello di solfeggio.
La ripetizione di un anno di corso complementare o di solfeggio non importa la ripetizione dell’anno del corso di scuola che l’alunno frequenta sempreché il corso complementare sia compiuto durante il periodo al quale l’alunno è inscritto.
All’alunno che ripeta un anno di corso complementare può essere consentito di sostenere nelle ordinarie sessioni l’esame dell’anno di corso superiore anziché quello corrispondente all’anno frequentato.
Ove l’alunno non raggiunga la sufficienza la commissione esaminatrice dichiarerà se egli sia idoneo all’anno di corso che intendeva pretermettere, e ciò senza pregiudizio della limitazione di cui al 4° comma del presente articolo.

Art. 10. Sono dispensati dalla frequenza del corso complementare di italiano, storia e geografia e dagli esami relativi coloro che abbiano conseguito l’ammissione o promozione al quarto anno di una scuola media di primo grado di qualsiasi tipo purché regia, pareggiata o parificata.
Gli alunni della scuola di composizione sono dispensati dal frequentare i corsi complementari di letteratura italiana e dal sostenere gli esami relativi, quando abbiano conseguito la maturità o la licenza da una scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.
I candidati estranei all’esame di diploma di composizione che siano forniti del titolo di studio di cui al comma precedente, sono dispensati dagli esami di letteratura italiana.

Art. 11. L’intervallo fra l’esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve corrispondere alla durata normale di questo ultimo. Esso può, tuttavia, essere abbreviato quando ricorrano motivi eccezionali di profitto.
L’abbreviazione può essere altresì consentita, indipendentemente dalle ragioni di profitto, a favore degli studenti di nazionalità straniera.
L’eccezione di cui all’art. 66, comma quarto, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, a favore di coloro che si trovino nel ventiduesimo anno di età non esonera i candidati dal sostenere l’esame anche sul programma dei periodi precedenti. La tassa di esame è però unica.

Art. 12. La disposizione dell’art. 5 del regio decreto 17 maggio 1928 n. 1596 è estesa anche agli esami di compimento del periodo anteriore all’ultimo.
Nell’un caso e nell’altro, il candidato è tenuto a dichiarare per quale anno di scuola intenda iniziare gli esami e a pagare la relativa tassa.
Nei casi predetti il candidato, quando sostenga gli esami della scuola in anno diverso da quello in cui abbia sostenuto le prove delle materie complementari, è tenuto a pagare una nuova tassa.

Art. 13. Chi non ottiene l’approvazione negli esami della sessione di riparazione, anche se per la prima volta sostenga gli esami stessi, è tenuto a ripetere tutte le prove di esame tranne quelle dei corsi complementari nelle quali abbia ottenuto l’approvazione ed è altresì tenuto al pagamento di una nuova tassa d’esame.

Art. 14. Negli esami dei corsi complementari letterari viene assegnato un voto per la prova scritta e un voto per la prova orale. Per ottenere l’approvazione è necessario aver riportato una media di sei decimi e non meno di cinque decimi in ciascuna delle due prove.
Chi non ottiene l’approvazione è tenuto a ripetere entrambe le prove.

Art. 15. Il numero massimo degli allievi per ciascuna scuola è di dieci; per il corso di solfeggio e per i corsi complementari a lezione collettiva è di trenta; per i corsi complementari a lezione individuale è di venti.
Il numero di ore settimanali obbligatorie per gli insegnamenti delle varie scuole e per quelli dei corsi principali e complementari è di dodici, tranne che:
a) per gli insegnanti di contrabbasso e di strumenti a fiato e di storia della musica, il cui obbligo d’orario è limitato a nove ore settimanali;
b) per l’insegnante d’arte scenica e di letteratura poetica e drammatica il cui obbligo d’orario è limitato a otto ore settimanali.
L’insegnante di viola impartisce nella sua scuola otto ore settimanali di lezione; ma ha l’obbligo di altre quattro ore d’insegnamento di viola agli allievi della scuola di violino.

Art. 16. L’anno scolastico dei regi conservatori di musica ha inizio il 10 ottobre.
Il periodo delle lezioni e degli esami ha termine il 30 giugno.
Il Ministro per l’educazione nazionale stabilisce la data di inizio degli esami di diploma per la composizione e quella degli esami di diploma per la direzione d’orchestra di cui all’art. 21 del presente decreto.

Art. 17. In deroga al disposto dell’art. 71 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, le commissioni per gli esami di diploma e di compimento del periodo inferiore delle scuole di contrabbasso e di quelle degli strumenti a fiato possono essere costituite senza partecipazione di membri estranei.

Art. 18. Nessun insegnante dei regi conservatori di musica può rifiutarsi, senza giustificato motivo, di assistere agli esami degli istituti musicali pareggiati in qualità di commissario ministeriale.

Art. 19. Sono approvati i programmi di esame per i regi conservatori di musica, di cui all’allegato A al presente decreto.

Art. 20. Nelle disposizioni presentemente vigenti che non risultino abrogate in forza del presente decreto le espressioni «corso normale o di primo grado» ed «esami di licenza normale o di primo grado» devono intendersi rispettivamente sostituite dalle espressioni «periodo medio o periodo inferiore» ed «esame di compimento del periodo medio o del periodo inferiore» a seconda che si tratti di scuola distinta in tre o in due periodi.
Analogamente le espressioni «corso superiore» ed «esami di licenza di corso superiore» devono intendersi sostituite dalle espressioni «periodo superiore» od «esami di diploma».
Così pure la espressione «corsi principali» deve intendersi sostituita dalla espressione «scuole».

Art. 21. Fino a quando non sarà stata istituita presso i regi conservatori di musica la scuola di direzione d’orchestra a norma dell’art. 1 del presente decreto, saranno indetti annualmente presso il regio conservatorio di musica di Roma, per candidati estranei, gli esami per il conseguimento del diploma di direzione d’orchestra. Tali esami si svolgeranno in un’unica sessione.
La sessione di ciascun anno, eccezion fatta per la prima che avrà luogo dopo l’entrata in vigore del presente decreto, sarà considerata come sessione di riparazione per coloro che non abbiano superato l’esame l’anno precedente.
Per essere ammessi agli esami di diploma di direzione di orchestra è necessario aver superato gli esami di compimento del periodo medio della scuola di composizione.
Fino a quando non sarà stata istituita la scuola di canto (ramo didattico) a norma dell’art. 1 del presente decreto, saranno indetti presso i vari regi conservatori gli esami di compimento e di diploma per candidati estranei.

Art. 22. Gli alunni che nell’anno scolastico precedente a quello in cui entrerà in vigore il presente decreto, si trovano inscritti al penultimo anno del corso superiore, sono inscritti, se abbiano conseguito la promozione, all’ultimo anno del periodo superiore della scuola corrispondente, con diritto a sostenere gli esami di diploma secondo i precedenti programmi.
Gli alunni che nell’anno anzidetto si trovavano inscritti al penultimo anno del corso medio, sono inscritti, se abbiano conseguito la promozione, all’ultimo anno del periodo medio, o, se trattisi di scuola distinta in due soli periodi, all’ultimo anno del periodo inferiore.

Art. 23. I candidati estranei che nell’anno scolastico precedente a quello in cui entrerà in vigore il presente decreto abbiano iniziato, in una delle due sessioni, gli esami di licenza normale o superiore e superato l’esame di una o più materie complementari, possono sostenere, rispettivamente, gli esami di compimento del corrispondente periodo o l’esame di diploma nell’anno scolastico in cui entrerà in vigore il presente decreto e sulla base dei precedenti programmi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai candidati di strumentazione per banda.
Disposizioni finali

Art. 24. Con decreto reale, su proposta del Ministro per l’educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze e sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le altre disposizioni eventualmente necessarie per l’applicazione del presente decreto che entrerà in vigore a decorrere dall’anno scolastico 1931-32.

Art. 25. Rimangono in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con quelle del presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Si omettono le tabelle e l’allegato

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