Il reddito di riferimento da assumere per il calcolo dell’ISEE è quello relativo all’anno solare 2014.
Il patrimonio sia mobiliare sia immobiliare è riferito invece al 31/12/2015.

Tutti gli studenti stranieri che vorranno ottenere il rilascio dell’ISEE ai fini del ricalcolo della II rata delle tasse dovranno presentare la seguente documentazione:

  • documento attestante la composizione del nucleo familiare inclusi anche i soggetti residenti all’estero;
  • reddito dell’anno solare 2014 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno solare 2014; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2014, non abbiano percepito reddito nell’anno 2014, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
  • fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31/12/2015 (il documento deve essere rilasciato dall’autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale), con l’indicazione dei metri quadrati (il patrimonio immobiliare è valutato sul valore convenzionale di € 500 a mq.) o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2014;
  • attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31/12/2015 dalla famiglia (espresso in conto correnti, assicurazioni, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

La documentazione sopra elencata deve:

  • essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
  • essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate.

Per gli studenti albanesi

In considerazione dell’ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare, produrre due documenti relativi all’esistenza o meno di redditi nel 2014:

  • il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale (“Instituti i sigurimeve shoqerore”), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione;
  • il secondo, rilasciato dal Ministero delle Finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo

Redditi prodotti in Svizzera da studenti con residenza (del nucleo familiare di appartenenza) in Svizzera.

Tali studenti sono tenuti a presentare la “Notifica di tassazione”. Il calcolo per determinare la condizione economica terrà conto della voce denominata “Totale dei redditi” (tutti i dati indicati prima del rigo deduzioni): tale somma dovrà essere maggiorata del 20% della sostanza dichiarata, sia mobiliare sia immobiliare. In assenza di tali informazioni sul modulo della Notifica di tassazione, lo studente è tenuto a dichiarare l’ammontare degli stessi, qualora posseduti: in particolare il patrimonio immobiliare posseduto all’estero è valutato solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato. Oltre alla notifica di tassazione è obbligatorio produrre la documentazione relativa al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto alla data del 31/12/2015 (vedasi documenti da presentare).

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

  1. Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
  2. Paesi la cui documentazione prevede l’esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell’Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell’Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all’Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro “Apostille” così come previsto dall’art. 6 della Convenzione citata.
  3. Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 556 del 8.7.2016 del Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica d’intesa con il Ministero per gli Affari esteri e di seguito riportati), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.
  4. Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d’origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d’origine attraverso l’Ambasciata o Consolato italiani.
    • Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall’obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).
    • Albania: dal 1o luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell’Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Resta ferma la necessità di legalizzazione della firma del traduttore: si rimanda ai siti web dell’ambasciata d’Italia a Tirana e dei consolati di Scutari e Valona per informazioni dettagliate circa l’iter obbligatorio da seguire.

In basso è disponibile l’elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D.

Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d’origine, può rivolgersi all’autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. La dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d’origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti in copia.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.830,63 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20/11/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 05/12/2001 e succ. aggiornamento). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Rifugiati politici

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d’origine. Lo studente dovrà munirsi di un attestato ISEE/ISEEU, riferito al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

Elenco dei Paesi per legalizzare i documenti

NAZIONE CATEGORIA
Afghanistan C
Andorra B
Angola C
Anguilla B
Antartico Britannico B
Antigua e Barbuda B
Antille Olandesi B
Argentina B
Armenia B
Aruba B
Australia B
Austria A
Azerbaijan B
Bahamas B
Bangladesh C
Barbados B
Belgio A
Belize B
Benin C
Bermude B
Bhutan C
Bielorussia B
Bosnia-Erzegovina B
Botswana B
Brunei B
Bulgaria B
Burkina Faso C
Burundi C
Caimane B
Cambogia C
Chad C
Cina
(limitatamente a Hong Kong e Macao)
B
Cipro A
Colombia B
Comoros C
Croazia A
Danimarca A
Dominica B
Ecuador B
El Salvador B
Eritrea C
Estonia A
Etiopia C
Falkland B
Fiji B
Finlandia A
Francia A
Gambia C
Georgia B
Germania A
Giappone B
Gibilterra B
Gibuti C
Gran Bretagna
(estesa a Isola di Man)
A
Grecia A
Grenada B
Guadalupe B
Guernsey B
Guinea C
Guinea Bissau C
Guinea Equatoriale C
Haiti C
India B
Irlanda A
Islanda B
Isole Cayman B
Isole Vergini Britanniche B
Isole Wallis e Futura B
Israele B
Jersey B
Kazakhistan B
Kenya C
Kiribati C
Kyrgyzistan C
Laos C
Le Nuove Ebridi B
Lesotho C
Lettonia A
Liberia C
Liechtenstein A
Lituania A
Lussemburgo A
Macedonia A
Madagascar C
Malawi C
Mali C
Malta A
Mauritania C
Mauritius B
Messico B
Miquelon B
Moldova B
Montserrat B
Mozambico C
Myanmar C
Namibia B
Nepal C
Niger C
Norvegia A
Nuova Zelanda B
Olanda
(estesa ad Antille Olandesi e Aruba)
A
Panama B
Perù B
Polinesia Francese B
Polonia A
Portogallo A
Principato di Monaco B
Repubblica Ceca A
Repubblica Democratica del Congo C
Repubblica di Corea
(già Corea del Sud)
B
Repubblica di San Marino A
Repubblica Centro Africana C
Riunione B
Romania B
Russia B
Rwanda C
Samoa C
Sao Tome and Principe C
Senegal C
Serbia-Montenegro B
Seychelles B
Sierra Leone C
Slovacchia A
Slovenia A
Solomon Islands C
Somalia C
Spagna A
Stati Uniti d’America B
Sud Africa B
Sudan C
Sudan del Sud C
Suriname B
Svezia B
Svizzera A
Swaziland B
Tajikistan C
Tanzania C
Timor Leste C
Togo C
Tonga B
Trinidad e Tobago B
Turchia A
Tuvalu C
Ucraina B
Uganda C
Ungheria A
Vanuatu C
Venezuela B
Yemen C
Zambia C
Zimbabwe C

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