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XIII Legislatura
Legge 21
dicembre 1999, n.508 Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio
2000 n.2
Riforma delle Accademie
di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali
pareggiati.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. (Finalità della
legge)
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori
di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Art. 2. (Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica,
l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali
pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di
alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il
diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale. Le
predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge,
dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi
fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza
e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in
Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del
presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui
all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e
coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di
autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie
di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel
settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di
produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di
autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa,
finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche
in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e
degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici
di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di
specializzazione e di formazione alla ricerca in campo
artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette
istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo
parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le
equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della
presente legge e i titoli di studio universitari al fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso
alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali
ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di
cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto
articolato in due distinte aree di contrattazione,
rispettivamente per il personale docente e non docente.
Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si
rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali
previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le
quali, integrate in prima applicazione a norma del citato
articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle
dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non
superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di
insegnamento non sono comunque conferibili al personale in
servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in
servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di
entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento
complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e
nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad
esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle
graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni
parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
- i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e
artistica delle istituzioni e dei docenti;
- i requisiti di idoneità delle sedi;
- le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
- i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità
di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
- le procedure di reclutamento del personale;
- i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- le procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
- i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei
corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3,
per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli
accessi;
- la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui
all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
- valorizzazione delle specificità culturali e tecniche
dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonché definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di
strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attività formative
- programmazione dell'offerta formativa sulla base della
valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
- previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1,
della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di
formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
- possibilità di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti
legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e
riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche,
ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché
delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni
artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si
terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento
o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione,
possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore
della presente legge;
- definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al
riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse
attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore
o del proseguimento negli studi di livello superiore;
- facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse
attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attività formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
- facoltà di costituire, sulla base della contiguità
territoriale, nonché della complementarietà e integrazione
dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali
possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1
nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti
si applicano le disposizioni del presente articolo;
- verifica periodica, anche mediante l'attività
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione
degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di
altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e
formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte
di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il
pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni
vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui
ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Art. 3. (Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale)
1. È costituito, presso il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),
il quale esprime pareri e formula proposte:
- sugli schemi di regolamento di cui al comma 7
dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al
comma 5 dello stesso articolo;
- sui regolamenti didattici degli istituti;
- sul reclutamento del personale docente;
- sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori
artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
- la composizione del CNAM, prevedendo che:
-
- almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in
rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di
cui all'articolo 1;
- dei restanti componenti, una parte sia nominata dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
- le modalità di nomina e di elezione dei componenti del
CNAM;
- il funzionamento del CNAM;
- l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno
al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente
modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono
esercitate da un organismo composto da:
- quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli
ISIA;
- quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e
degli Istituti musicali pareggiati;
- quattro membri designati in parti eguali dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal CUN;
- quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo
1;
- un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui
al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate,
presentate almeno un mese prima della data stabilita per le
votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al
comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.
Art. 4. (Validità dei
diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui
all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge mantengono la loro validità ai fini
dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di
specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica,
compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in
vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle
scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove
rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono
considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il
titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore
e del diploma di conservatorio e di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui
all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo
grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata
minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi
accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).
Art.
5. (Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la
normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
Art. 6. (Diritto allo
studio)
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991,
n. 390, e successive modificazioni.
Art. 7. (Norma transitoria e
finale)
1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui
all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli
studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la
possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.
Art. 8. (Disposizioni per la
regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e
di Bolzano)
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della
presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 9. (Norme
finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con i Ministri
della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali
stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2
(Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la
loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento,
rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che
permangono nella competenza del Ministero della pubblica
istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma
della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di
cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché
all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a
decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999
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CIAMPI D' ALEMA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
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