VISTI
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i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994 con i
quali sono state dettate disposizioni in ordine alla ridefinizione dei
corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della musica e
sono stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine
agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonché alla frequenza
degli studenti;
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VISTA
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la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Istituzioni di
Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale e
successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA
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la Legge 22 novembre 2002, n. 268 ed in particolare l’articolo 6,
comma 2, il quale, fino all’entrata in vigore di specifiche norme di
riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della
musica valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale
nelle scuole e per l’ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie, purchè congiunto al diploma di
istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio;
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VISTO
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il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento
recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare ed
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
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VISTO
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il Decreto Ministeriale 109 del 12 novembre 2004 con il quale, fermo
restando l’ordinamento curriculare, sono state apportate alcune
modifiche all’ordinamento della scuola di Didattica, consentendo di
organizzare un percorso formativo in quattro semestri, solo per gli
studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e di diploma di Conservatorio;
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VISTO
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il D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005, recante norme sulla definizione
degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica e Musicale;
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CONSIDERATO
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che sono ancora in corso di definizione i decreti attuativi del suddetto regolamento;
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RITENUTO
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di dover procedere alla ridefinizione del corso ordinamentale di
Didattica della Musica mediante l’istituzione di un corso biennale ad
indirizzo didattico il cui esame finale ha valore abilitante;
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RITENUTO
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altresì, di attivare un ulteriore indirizzo per la classe di
concorso di strumento, sempre con valore abilitante, per corrispondere
alle urgenti esigenze di formazione degli insegnanti segnalate
dal Ministero della Pubblica Istruzione;
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VISTI
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i pareri del CNAM, espressi nelle adunanze dell’11-12 luglio 2007 e del 6-7 settembre 2007;
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D E C R E T A
Art.1
ISTITUZIONE DEI CORSI
1. A decorrere dall’anno accademico 2007-2008, nei Conservatori
di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di
Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n.
109/04, nonchè i corsi sperimentali di didattica della musica,
autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici
biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla
formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A
32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77).
2. La riorganizzazione dei suddetti corsi, deliberata dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio
Accademico, è trasmessa al Ministero per la relativa approvazione.
Art. 2
DURATA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 1, hanno durata biennale.
Le attività didattiche, articolate in discipline d’ insegnamento, laboratori e attività di
Tirocinio pratico-guidato, sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze specifiche per
l’esercizio della funzione docente e per le altre finalità previste dai corsi.
2. L’articolazione disciplinare e l’assegnazione dei crediti
tra le varie attività sono definite nelle allegate tabelle A) e B).
Ciascun Consiglio di corso, sulla base di tali tabelle, elabora
annualmente un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali.
3. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non
inferiore a 1.200 per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio
(non inferiore a 120 ore). L’impegno richiesto allo studente,
incluse le attività di studio e di preparazione individuale,
corrisponde a 120 crediti formativi accademici , per ogni corso. Gli
studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l’80% di ogni attività
formativa .
Art. 3
AMMISSIONE AI CORSI
1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui
all’articolo 1, comma 1, il diploma di Conservatorio o di Istituto
Musicale Pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, nonché i diplomi accademici di I livello.
Limitatamente, alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di
ammissione anche le lauree in musicologia e in discipline musicali con
almeno 48 crediti conseguiti nel settore scientifico disciplinare
L-ART/07.
Costituiscono, inoltre, titolo di ammissione i titoli accademici
conseguiti in un paese dell’Unione Europea che diano accesso, nel paese
stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l’area
disciplinare corrispondente.
2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro
che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in
Discipline Musicali di cui al D.M. 8 gennaio 2004, n. 1, coloro che
hanno conseguito il diploma Accademico di secondo livello validato con
D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 29 maggio 2007.
Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in possesso del diploma del
corso ordinamentale di didattica della musica, verranno riconosciuti i
crediti del percorso formativo svolto.
3. Limitatamente all’anno accademico 2007 – 2008, per la classe di
concorso A77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma
7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici per
ciascuna istituzione, i docenti in possesso del diploma di
Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360
giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A
77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino
all’entrata in vigore del presente decreto.
Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il tirocinio.
4. Il riconoscimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo è effettuato da una apposita commissione nominata dal
direttore dell’istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due
della Scuola di Didattica della Musica.
5. Le modalità di verifica dei requisiti, nonché le modalità di
ammissione, sono attuate dall’Istituzione prescelta. A tal fine, gli
interessati presentano apposita istanza alla predetta Istituzione.
Relativamente ai docenti di cui al comma 3, la verifica dei requisiti è
effettuata dalle Direzioni Scolastiche Regionali, che trasmetteranno
alle Istituzioni indicate dagli interessati soltanto le istanze dei
docenti in possesso dei requisiti.
6. Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui all’articolo 1,
comma 1, le Istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei
quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascun
corso e le relative procedure.
7. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio
Accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in
relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni
didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi
iscritti ai corsi di cui al presente decreto non potrà superare le 35
unità per anno accademico .La ripartizione numerica per ogni classe di
concorso è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Consiglio Accademico.
8. Per lo svolgimento dei predetti corsi, le Istituzioni
possono consorziarsi tra loro e con le Università, anche al fine di
razionalizzare l’offerta formativa sul territorio nazionale e di
ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.
9. Le Istituzioni nelle quali non sia presente il corso
ordinamentale di didattica della musica possono attivare, comunque, i
suddetti corsi biennali, previa autorizzazione ministeriale, in
convenzione con altre Istituzioni nelle quali sia attivato il
predetto corso ordinamentale.
10. L’esame per l’accesso consiste in una prova scritta e/o pratica
e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati
per ciascuno dei corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei
rispettivi bandi di accesso. Nel bando deve essere indicato, altresì,
il tempo massimo di durata delle prove.
I candidati di cui al comma 3 non devono sostenere detto esame.
11. Con Decreto del Direttore Generale dell’Alta Formazione
artistica, musicale e coreutica, è fissato – a
livello nazionale – il calendario delle prove di ammissione per
le classi di concorso di educazione musicale (A31 / A32 ) e
di didattica dello strumento ( A 77).
12. In sede di ammissione ciascuna Commissione, nominata dai
competenti organi accademici, per la valutazione del candidato si
attiene ai seguenti criteri:
cento punti
complessivi, per ciascuna classe di abilitazione, sessanta dei quali
riservati alle prove di cui al comma 10 e quaranta punti per la
valutazione dei titoli di studio, di ricerca e di servizio, secondo
l’allegata tabella C) che costituisce anche parte integrante del
presente decreto.
13. La Commissione giudicatrice per l’ammissione ai corsi è
presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed è formata da
quattro docenti scelti tra quelli della scuola di Didattica della
Musica per l’abilitazione nelle classi A 31 e A 32 e da due docenti
della scuola di Didattica della Musica, un docente della scuola di
Strumento e un docente di discipline integrative per
l’abilitazione nella classe di concorso A 77.
14. Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione, i
candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata
dalla Commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai
candidati stessi nella prova di ammissione e nella valutazione di
titoli. Non è ammessa l’iscrizione a più di un corso.
Art. 4
TITOLO RILASCIATO
1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell’articolo 1, comma
1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita
all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello
strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione
ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi
di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri
titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. Detto diploma
certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal
protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici.
2. All’esame finale di diploma si è ammessi previo superamento di tutti
gli esami previsti dal piano di studi e con la certificazione dei
crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio.
3. Al fine dell’acquisizione dei relativi crediti, per ogni insegnamento è prevista una verifica o
esame, effettuata da un’ apposita Commissione
nominata dal Direttore al cui esito viene attribuito un punteggio
espresso in trentesimi. Detta Commissione presieduta dal Direttore o da
un suo delegato è composta dal docente della disciplina e da un altro
docente del corso.
In caso di non superamento dell’esame lo studente
può essere ammesso a sostenere la medesima prova in una successiva
sessione di esame.
4. L’esame finale avente valore di esame di Stato, consiste
- Per l’abilitazione nella classe di concorso A 31 / A 32:
a) nella discussione di una tesi metodologica - didattica a carattere
teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il
tirocinio;
b) nell’elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato
tra una terna proposta dalla Commissione. Il candidato avrà a
disposizione 48 ore di tempo, senza clausura, per l’elaborazione del
progetto che verrà, poi, illustrato anche mediante eventuali
simulazioni e discusso con la Commissione.
- Per l’abilitazione nella classe di concorso A 77:
a) nella discussione di una tesi metodologica - didattica a carattere
teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il
tirocinio;
b) in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un
brano di musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima .
5. Al suddetto esame finale viene attribuita una
votazione espressa in trentesimi.
Supera l’esame il
candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto
complessivo di abilitazione è
espresso in centesimi ed è dato dal voto di ammissione all’esame
finale, costituito dalla media dei
voti degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al
voto dell’esame finale.
Art. 5
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GLI ESAMI FINALI
1. Le commissioni giudicatrici per l’esame finale sono composte
dal Direttore dell’Istituzione o da un suo delegato, con funzioni
di presidente, da due docenti del corso, tra i quali il docente
dell’insegnamento argomento di tesi del candidato, dal supervisore del
tirocinio e da un rappresentante del Ministero dell’Università e Ricerca
ART.6
NORME TRANSITORIE
1. E’ garantito agli studenti iscritti alla scuola di Didattica
della musica, o ai corsi sperimentali di didattica della musica,
autorizzati dal Ministero, di concludere il corso di studi secondo il
precedente ordinamento di cui ai Decreti Ministeriali 13 aprile 1992 e
24 settembre 1994, nonché al Decreto Ministeriale n. 109 del 12
novembre 2004. E’, altresì, riconosciuto il diritto al passaggio ai
corsi di cui all’articolo 1, comma 1, previa specifica richiesta al
Consiglio di corso che provvederà, anche, al riconoscimento dei crediti
relativi al percorso già svolto.
2. I Diplomi di Didattica della Musica, conseguiti al termine dei
percorsi formativi, relativi alla scuola di Didattica della Musica
ordinamentale e dei corsi modificati ai sensi del D.M. 109/04 sono
equivalenti ai diplomi di secondo livello, con valore abilitante, di
cui all’articolo 1, comma 1, per la classe di concorso A 31/ A 32.
3. In prima applicazione, nelle more dell’emanazione della normativa
in materia di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto in
collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni Scolastiche
Regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor,
individuati tra il personale scolastico docente in posizione di
semi-esonero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
4. A partire dall’anno accademico 2007- 2008, non sono più ammesse
iscrizioni ai corsi di Didattica della musica del previgente
ordinamento, nonché ai corsi modificati dal D.M. 109/04.
ART. 7
NORME FINALI
1. I bandi di concorso predisposti dalle Istituzioni prevedono
disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle
commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi
della legge n. 241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle
prove.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.